Art. 315 c.p.p. — Procedimento per la riparazione
Testo dell'articolo
Art. 315. Procedimento per la riparazione
1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilita', entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna e' divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere e' divenuta inoppugnabile o e' stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti e' stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 314;
2. L'entita' della riparazione non puo' comunque eccedere lire un miliardo [modificato]
3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario.
Aggiornamenti
89 La Corte Costituzionale con sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 446 (in G.U. 1a s.s. 07/01/1998, n.
1) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo , nella parte in cui prevede che il termine per proporre la domanda di riparazione decorre dalla pronuncia del provvedimento di archiviazione, anziche' dal giorno in cui, ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 312, comma 3, del presente codice di procedura penale , e' stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti detto provvedimento e' stato pronunciato.
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