In vigoreNormativaCodice di procedura penale

Art. 288 c.p.p.

Testo dell'articolo

Art. 288.

Sospensione dall'esercizio della responsabilita' genitoriale [modificato] 1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio della responsabilita' genitoriale [modificato] , il giudice priva temporaneamente l'imputato, in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti.

2. Qualora si proceda per un delitto contro la liberta' sessuale, ovvero per uno dei delitti previsti dagli articoli 530 e 571 del codice penale , commesso in danno di prossimi congiunti, la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1.

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Avv. Federico Papa
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