In vigoreNormativaCodice di procedura penale

Art. 286 c.p.p. — Custodia cautelare in luogo di cura

Testo dell'articolo

Art. 286. Custodia cautelare in luogo di cura

1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermita' di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacita' di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, puo' disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedalie7ro, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero non puo' essere mantenuto quando risulta che l'imputato non e' piu' infermo di mente.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 285 commi 2 e 3.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 286 c.p.p.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale