Art. 282-quater c.p.p.
Testo dell'articolo
Art. 282-quater.
(Obblighi di comunicazione). 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorita' di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresi' comunicati alla parte offesa e, ove nominato, al suo difensore [modificato] e ai servizi socio-assistenziali del territorio. Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne da' comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma
2. 1-bis. Con la comunicazione prevista dal comma 1, la persona offesa e' informata della facolta' di richiedere l'emissione di un ordine di protezione europeo.
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