In vigoreNormativaCodice di procedura penale

Art. 266-bis c.p.p.

Testo dell'articolo

Art. 266-bis.

(Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche). 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'[articolo 266](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-penale/art-266), nonche' a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, e' consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra piu' sistemi [modificato].

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Avv. Federico Papa
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