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Art. 260-bis c.p.p. — Affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca

Testo dell'articolo

Art. 260-bis. Affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca

1. L'autorita' giudiziaria, nell'ambito dei procedimenti per i reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale nonche' all'[articolo 4](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-penale/art-4) della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, quando dispone il sequestro o la confisca di animali vivi al fine di garantire la loro effettiva protezione e il mantenimento in condizioni di salute adeguate, puo', anche su istanza della persona offesa o dell'associazione di cui all'[articolo 19-quater](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-penale/art-19-quater) delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, con decreto motivato, affidare gli stessi, in via definitiva, alle associazioni di cui al medesimo [articolo 19-quater](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-penale/art-19-quater) o a loro subaffidatari previo versamento, da parte dell'associazione interessata, di una cauzione per ciascun animale affidato. Il provvedimento di rigetto dell'istanza dei soggetti indicati e' impugnabile nel termine di trenta giorni. [modificato]

2. L'importo della cauzione di cui al comma 1 e' stabilito dall'autorita' giudiziaria tenendo conto della tipologia dell'animale e dello stato sanitario dello stesso nonche' delle cure e dei costi che la gestione dell'animale richiede nel lungo periodo a seguito dell'affidamento definitivo. Il versamento della cauzione e' condizione di efficacia del decreto di affidamento definitivo. [modificato]

3. Le associazioni di cui all'[articolo 19-quater](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-penale/art-19-quater) delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria procedente, possono individuare singole persone fisiche o enti e associazioni a cui affidare gli animali. In tali casi e sempre previo versamento della cauzione, il decreto di affidamento definitivo e' emesso nei riguardi dell'affidatario individuato. [modificato]

4. La cauzione e' versata mediante bonifico bancario al Fondo unico giustizia. La cauzione complessiva versata rimane a disposizione dell'autorita' giudiziaria fino alla sentenza definitiva. In caso di sentenza definitiva di condanna, la cauzione e' versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. [modificato]

5. La documentazione relativa al versamento della cauzione e' inserita, in originale, nel fascicolo del procedimento. [modificato]

6. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini dell'esecuzione delle variazioni anagrafiche, ove previste, relative agli animali affidati e si estende anche a eventuali cuccioli nati nelle more del sequestro o della confisca [modificato] .

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