In vigoreNormativaCodice di procedura penale
Art. 252 c.p.p. — Sequestro conseguente a perquisizione
Testo dell'articolo
Art. 252. Sequestro conseguente a perquisizione
1. Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro con l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 259 e 260.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 252 c.p.p.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Aggiungi una nota professionale
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
