Art. 248 c.p.p. — Richiesta di consegna
Testo dell'articolo
Art. 248. Richiesta di consegna
1. Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata, l'autorita' giudiziaria puo' invitare a consegnarla. Se la cosa e' presentata, non si procede alla perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi per la completezza delle indagini.
2. Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o per accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, l'autorita' giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria da questa delegati possono esaminare presso banche atti, documenti e corrispondenza nonche' dati, informazioni e programmi informatici. [modificato] In caso di rifiuto, l'autorita' giudiziaria procede a perquisizione.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 248 c.p.p.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
