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Art. 248 c.p.p. — Richiesta di consegna

Testo dell'articolo

Art. 248. Richiesta di consegna

1. Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata, l'autorita' giudiziaria puo' invitare a consegnarla. Se la cosa e' presentata, non si procede alla perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi per la completezza delle indagini.

2. Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o per accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, l'autorita' giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria da questa delegati possono esaminare presso banche atti, documenti e corrispondenza nonche' dati, informazioni e programmi informatici. [modificato] In caso di rifiuto, l'autorita' giudiziaria procede a perquisizione.

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Avv. Federico Papa
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