Art. 244 c.p.p. — Casi e forme delle ispezioni
Testo dell'articolo
Art. 244. Casi e forme delle ispezioni
1. L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose e' disposta con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.
2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l'autorita' giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni. L'autorita' giudiziaria puo' disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica , anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione. [modificato]
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