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Art. 237 c.p.p. — Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato
Testo dell'articolo
Art. 237. Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato
1. E' consentita l'acquisizione, anche di ufficio, di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto.
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