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Art. 237 c.p.p. — Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato

Testo dell'articolo

Art. 237. Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato

1. E' consentita l'acquisizione, anche di ufficio, di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto.

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Avv. Federico Papa
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