Art. 234-bis c.p.p. — Acquisizione di documenti e dati informatici
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Art. 234-bis. Acquisizione di documenti e dati informatici
1. E' sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare [modificato]
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