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Art. 229 c.p.p. — Comunicazioni relative alle operazioni peritali

Testo dell'articolo

Art. 229. Comunicazioni relative alle operazioni peritali

1. Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui iniziera' le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale.

2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito da' comunicazione senza formalita' alle parti presenti.

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Avv. Federico Papa
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