Art. 229 c.p.p. — Comunicazioni relative alle operazioni peritali
Testo dell'articolo
Art. 229. Comunicazioni relative alle operazioni peritali
1. Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui iniziera' le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale.
2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito da' comunicazione senza formalita' alle parti presenti.
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Note professionali
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