Art. 225 c.p.p. — Nomina del consulente tecnico
Testo dell'articolo
Art. 225. Nomina del consulente tecnico
1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facolta' di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.
2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato.
3. Non puo' essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 222 comma 1 lettere a) , b) , c) , d).
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 225 c.p.p.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
