In vigoreNormativaCodice di procedura penale

Art. 219 c.p.p. — Modalita' dell'esperimento giudiziale

Testo dell'articolo

Art. 219. Modalita' dell'esperimento giudiziale

1. L'ordinanza che dispone l'esperimento giudiziale contiene una succinta enunciazione dell'oggetto dello stesso e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si procedera' alle operazioni. Con la stessa ordinanza o con un provvedimento successivo il giudice puo' designare un esperto per l'esecuzione di determinate operazioni.

2. Il giudice da' gli opportuni provvedimenti per lo svolgimento delle operazioni, disponendo per le rilevazioni fotografiche o cinematografiche o con altri strumenti o procedimenti.

3. Anche quando l'esperimento e' eseguito fuori dell'aula di udienza, il giudice puo' adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 471 al fine di assicurare il regolare compimento dell'atto.

4. Nel determinare le modalita' dell'esperimento, il giudice, se del caso, da' le opportune disposizioni affinche' esso si svolga in modo da non offendere sentimenti di coscienza e da non esporre a pericolo l'incolumita' delle persone o la sicurezza pubblica.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 219 c.p.p.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale