Art. 216 c.p.p. — Altre ricognizioni
Testo dell'articolo
Art. 216. Altre ricognizioni
1. Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro puo' essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede osservando le disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.
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Note professionali
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