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Art. 206-bis c.p.p. — Assunzione della testimonianza di cardinali

Testo dell'articolo

Art. 206-bis. Assunzione della testimonianza di cardinali

1. Se deve essere assunta la testimonianza di un cardinale che svolge una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede, questi puo' chiedere di essere esaminato in un luogo da lui indicato, al fine di garantire la continuita' e la regolarita' della funzione cui risulta preposto.

2. Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede il cardinale decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica.

3. Si procede nelle forme ordinarie nei casi previsti dall'articolo 205, comma 3 [modificato]

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Avv. Federico Papa
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