Art. 203 c.p.p. — Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza
Testo dell'articolo
Art. 203. Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza
1. Il giudice non puo' obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonche' il personale dipendente dai servizi >per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati >come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite ne' utilizzate.
1-bis. L'inutilizzabilita' opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati ne assunti a sommarie informazioni [modificato]
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