Art. 191 c.p.p. — Prove illegittimamente acquisite
Testo dell'articolo
Art. 191. Prove illegittimamente acquisite
1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.
2. L'inutilizzabilita' e' rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilita' penale [modificato]
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Note professionali
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