In vigoreNormativaCodice di procedura penale

Art. 189 c.p.p. — Prove non disciplinate dalla legge

Testo dell'articolo

Art. 189. Prove non disciplinate dalla legge

1. Quando e' richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice puo' assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la liberta' morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalita' di assunzione della prova.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 189 c.p.p.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale