Art. 164 c.p.p. — Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio
Testo dell'articolo
Art. 164. Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio
1. La determinazione del domicilio dichiarato o eletto e' valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale, salvo quanto previsto dall'[articolo 156](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-penale/art-156), comma 1 [modificato] .
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