In vigoreNormativaCodice di procedura penale

Art. 156 c.p.p. — Notificazioni all'imputato detenuto

Testo dell'articolo

Art. 156. Notificazioni all'imputato detenuto

1. Le notificazioni all'imputato detenuto , anche successive alla prima, [modificato] sono sempre [modificato] eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.

2. In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia rifiutata e' consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non e' possibile consegnare la copia direttamente all'imputato, perche' legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dell'istituto informa immediatamente l'interessato con il mezzo piu' celere.

3. Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari , anche successive alla prima, [modificato] sono eseguite a norma dell'articolo 157 , con esclusione delle modalita' di cui all'[articolo 148](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-penale/art-148), comma 1 [modificato] .

4. Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta che l'imputato e' detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o e' internato in un istituto penitenziario.

5. In nessun caso le notificazioni all'imputato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme dell'articolo 159.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 156 c.p.p.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale