In vigoreNormativaCodice di procedura penale

Art. 116 c.p.p. — Copie, estratti e certificati

Testo dell'articolo

Art. 116. Copie, estratti e certificati

1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse puo' ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti. Non puo' comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui e' vietata la pubblicazione ai sensi dell'[articolo 114](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-penale/art-114), comma 2-bis, quando la richiesta e' presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dall'esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato [modificato] .

2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza.

3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'articolo 114.

3-bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorita' giudiziaria atti o documenti redatti in forma di documento analogico, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia.

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Avv. Federico Papa
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