Art. 11-bis c.p.p.
Testo dell'articolo
Art. 11-bis.
(Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia). 1. I procedimenti in cui assume la qualita' di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia di cui all'[articolo 76](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-penale/art-76)- bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'[articolo 11](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-penale/art-11) [modificato].
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