In vigoreNormativaCodice di procedura penale

Art. 109 c.p.p. — Lingua degli atti

Testo dell'articolo

Art. 109. Lingua degli atti

1. Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana.

2. Davanti all'autorita' giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove e' insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza e', a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua e il relativo verbale e' redatto anche in tale lingua. Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali.

3. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullita'.

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Avv. Federico Papa
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