Art. 840 decies c.p.c.
Testo dell'articolo
Art. 840 decies.
-decies (Impugnazione della sentenza). [modificato] Gli atti di impugnazione della sentenza di cui all'[articolo 840-sexies](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-840-sexies) e i provvedimenti che definiscono i giudizi di impugnazione sono pubblicati nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'[articolo 840-ter](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-840-ter), secondo comma. Ai fini dell'impugnazione della sentenza non si applica l'[articolo 325](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-325). La sentenza puo' essere impugnata dagli aderenti per revocazione, quando ricorrono i presupposti previsti dall'[articolo 395](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-395) o quando la sentenza medesima e' l'effetto della collusione tra le parti. In quest'ultimo caso il termine per proporre revocazione decorre dalla scoperta della collusione. [modificato] 159 160 163 162
Aggiornamenti
159 La L. 12 aprile 2019, n. 31 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore".
160 La L. 12 aprile 2019, n. 31 , come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , aveva precedentemente disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entravano in vigore il 19/10/2020. La L. 12 aprile 2019, n. 31 , come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 , ha successivamente disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 19/11/2020.
162 La L. 12 aprile 2019, n. 31 , come modificata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 19/05/2021.
163 - La L. 12 aprile 2019, n. 31 , come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 19/05/2021. - L'aggiornamento in calce, disposto dall' art. 7, comma 1, della L. 12 aprile 2019, n. 31 , come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149 , ha perso efficacia a seguito dell'abrogazione del su indicato D.L. 9 novembre 2020, n. 149 , ad opera della L. 18 dicembre 2020, n. 176 , la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.
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