Art. 824 bis c.p.c.
Testo dell'articolo
Art. 824 bis. Efficacia del lodo
Salvo quanto disposto dall'[articolo 825](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-825), il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorita' giudiziaria. [modificato]
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