Art. 806 c.p.c.
Testo dell'articolo
Art. 806. Controversie arbitrabili
Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge. Le controversie di cui all'[articolo 409](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-409) possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro. [modificato]
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