In vigoreNormativaCodice di procedura civile

Art. 794 c.p.c. — Provvedimenti del giudice

Testo dell'articolo

Art. 794. Provvedimenti del giudice

All'udienza il giudice, accertata la regolarita' del deposito e degli atti del procedimento, dispone con ordinanza la cancellazione delle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo dell'acquirente che ha chiesto la liberazione, e quindi provvede alla distribuzione del prezzo a norma degli articoli 596 e seguenti.

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Avv. Federico Papa
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