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Art. 787 c.p.c. — Vendita di mobili

Testo dell'articolo

Art. 787. Vendita di mobili

Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite, il giudice istruttore o il professionista delegato [modificato] procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessita' della vendita. 116 Se sorge controversia, la vendita non puo' essere disposta se non con sentenza del collegio.

Aggiornamenti

116 La L. 28 dicembre 2005, n. 263 come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."

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Avv. Federico Papa
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