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Art. 785 c.p.c. — Pronuncia sulla domanda di divisione

Testo dell'articolo

Art. 785. Pronuncia sulla domanda di divisione

Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa e' disposta con ordinanza dal giudice istruttore; altrimenti questi provvede a norma dell'articolo 187.

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Avv. Federico Papa
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