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Art. 774 c.p.c. — Rinvio delle operazioni
Testo dell'articolo
Art. 774. Rinvio delle operazioni
Quando l'inventario non puo' essere ultimato nel giorno del suo inizio, l'ufficiale che vi procede ne rinvia la continuazione a un giorno prossimo, avvertendone verbalmente le parti presenti.
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