In vigoreNormativaCodice di procedura civile

Art. 73 c.p.c. — Astensione del pubblico ministero

Testo dell'articolo

Art. 73. Astensione del pubblico ministero

Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del presente codice relative all'astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione.

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Avv. Federico Papa
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