AbrogatoNormativaCodice di procedura civile

Art. 689 c.p.c.

Testo dell'articolo

Art. 689.

[abrogato] ARTICOLO ABROGATO DALLA L

26 NOVEMBRE 1990, N. 353 67 72

Aggiornamenti

67 La L. 26 novembre 1990, n. 353 , come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477 , ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

72 La L. 26 novembre 1990, n. 353 , come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 , convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 , ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

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Avv. Federico Papa
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