Art. 643 c.p.c. — Notificazione del decreto
Testo dell'articolo
Art. 643. Notificazione del decreto
L'originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti. La notificazione determina la pendenza della lite.
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