In vigoreNormativaCodice di procedura civile

Art. 625 c.p.c. — Procedimento

Testo dell'articolo

Art. 625. Procedimento

Sull'istanza per la sospensione del processo di cui all'articolo precedente, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, sentite le parti. Nei casi urgenti, il giudice puo' disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l'udienza di comparizione delle parti. All'udienza provvede con ordinanza.

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Avv. Federico Papa
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