In vigoreNormativaCodice di procedura civile

Art. 61 c.p.c. — Consulente tecnico

Testo dell'articolo

Art. 61. Consulente tecnico

Quando e' necessario, il giudice puo' farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o piu' consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma del disposizioni di attuazione [modificato] al presente codice.

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Avv. Federico Papa
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