Art. 61 c.p.c. — Consulente tecnico
Testo dell'articolo
Art. 61. Consulente tecnico
Quando e' necessario, il giudice puo' farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o piu' consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma del disposizioni di attuazione [modificato] al presente codice.
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Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
