In vigoreNormativaCodice di procedura civile
Art. 594 c.p.c. — Assegnazione delle rendite
Testo dell'articolo
Art. 594. Assegnazione delle rendite
Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria, il giudice dell'esecuzione puo' disporre che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti.
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