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Art. 594 c.p.c. — Assegnazione delle rendite

Testo dell'articolo

Art. 594. Assegnazione delle rendite

Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria, il giudice dell'esecuzione puo' disporre che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti.

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Avv. Federico Papa
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