In vigoreNormativaCodice di procedura civile

Art. 582 c.p.c.

Testo dell'articolo

Art. 582. Dichiarazione di residenza, elezione di domicilio o domicilio digitale dell'aggiudicatario

178 L'aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale [modificato] . In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso , salvo quanto previsto dall'[articolo 149-bis](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-149-bis) [modificato] . 178

Aggiornamenti

178 Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 582 c.p.c.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale