Art. 579 c.p.c. — Persone ammesse agli incanti
Testo dell'articolo
Art. 579. Persone ammesse agli incanti
Salvo quanto e' disposto nell'articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, e' ammesso a fare offerte all'incanto. Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale. I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.
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