In vigoreNormativaCodice di procedura civile
Art. 551 c.p.c. — Intervento
Testo dell'articolo
Art. 551. Intervento
L'intervento di altri creditori e' regolato a norma degli articoli 525 e seguenti. Agli effetti di cui all'articolo 526 l'intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 551 c.p.c.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Aggiungi una nota professionale
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
