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Art. 549 c.p.c. — Contestata dichiarazione del terzo

Testo dell'articolo

Art. 549. Contestata dichiarazione del terzo

Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non e' possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. [modificato] L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed e' impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617. 148

Aggiornamenti

148 Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83 , convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 , ha disposto (con l'art. 23, comma 9) che "Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da quelle indicate nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia' stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita".

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Avv. Federico Papa
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