Art. 544 c.p.c. — Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato
Testo dell'articolo
Art. 544. Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato
Se il credito pignorato e' garantito da pegno, s'intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice. Se il credito pignorato e' garantito da ipoteca, l'atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari.
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