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Art. 508 c.p.c. — Assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario

Testo dell'articolo

Art. 508. Assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario

Nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o da ipoteca, l'aggiudicatario o assegnatario, con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, puo' concordare col creditore pignoratizio o ipotecario l'assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore. In tal caso nel provvedimento di vendita o di assegnazione si deve menzionare l'assunzione del debito.

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Avv. Federico Papa
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