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Art. 504 c.p.c. — Cessazione della vendita forzata
Testo dell'articolo
Art. 504. Cessazione della vendita forzata
Se la vendita e' fatta in piu' volte o in piu' lotti, deve cessare quando il prezzo gia' ottenuto raggiunge l'importo delle spese e dei crediti menzionati nell'articolo 495 primo comma.
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