Art. 486 c.p.c. — Forma delle domande e delle istanze
Testo dell'articolo
Art. 486. Forma delle domande e delle istanze
Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell'esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all'udienza, e con ricorso ... [modificato] negli altri casi. 178
Aggiornamenti
178 Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
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