Art. 481 c.p.c. — Cessazione dell'efficacia del precetto
Testo dell'articolo
Art. 481. Cessazione dell'efficacia del precetto
Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non e' iniziata l'esecuzione. Se contro il precetto e' proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627.
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