Art. 473 bis.5 c.p.c.
Testo dell'articolo
Art. 473 bis.5.
5 (Modalita' dell'ascolto). L'ascolto del minore e' condotto dal giudice, il quale puo' farsi assistere da esperti e altri ausiliari. Se il procedimento riguarda piu' minori, di regola il giudice li ascolta separatamente. L'udienza e' fissata in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore, ove possibile in locali idonei e adeguati alla sua eta', anche in luoghi diversi dal tribunale. Prima di procedere all'ascolto, il giudice indica i temi oggetto dell'adempimento ai genitori, agli esercenti la responsabilita' genitoriale, ai rispettivi difensori e al curatore speciale, i quali possono proporre argomenti e temi di approfondimento e, su autorizzazione del giudice, partecipare all'ascolto. Il giudice, tenuto conto dell'eta' e del grado di maturita' del minore, lo informa della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto, e procede all'adempimento con modalita' che ne garantiscono la serenita' e la riservatezza. Il minore che ha compiuto quattordici anni e' informato altresi' della possibilita' di chiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'articolo 473-bis.8. Dell'ascolto del minore e' effettuata registrazione audiovisiva. Se per motivi tecnici non e' possibile procedere alla registrazione, il processo verbale descrive dettagliatamente il contegno del minore. 171 173
Aggiornamenti
171 Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
173 Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
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