In vigoreNormativaCodice di procedura civile

Art. 473 bis.4 c.p.c.

Testo dell'articolo

Art. 473 bis.4.

4 (Ascolto del minore). Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento e' ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua eta' e al suo grado di maturita'. Il giudice non procede all'ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso e' in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilita' fisica o psichica del minore o se quest'ultimo manifesta la volonta' di non essere ascoltato. Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all'ascolto soltanto se necessario. 171 173

Aggiornamenti

171 Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

173 Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

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