Art. 443 c.p.c.
Testo dell'articolo
Art. 443. Rilevanza del procedimento amministrativo
La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'[articolo 442](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-442) non e' procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui e' stato proposto il ricorso amministrativo. Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l'improcedibilita' della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa. Il processo deve essere riassunto, a cura dell'attore, nel termine perentorio di 180 giorni che decorre dalla cessazione della causa della sospensione. [modificato]
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