Art. 43 c.p.c. — Regolamento facoltativo di competenza
Testo dell'articolo
Art. 43. Regolamento facoltativo di competenza
Il provvedimento [modificato] che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito puo' essere impugnato [modificato] con l'istanza di regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito. La proposizione dell'impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facolta' di proporre l'istanza di regolamento. Se l'istanza di regolamento e' proposta prima dell'impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere dalla comunicazione dell' ordinanza [modificato] che regola la competenza; se e' proposta dopo, si applica la disposizione dell'articolo 48.
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